Fondazioni e Legati


Lo sviluppo del mercato di capitale e la costruzione dei grandi sistemi commerciali ha ricreato il bisogno di costituzione delle fondazioni e dei legati. Dopo tanti anni di esame e considerazione, nel Marzo 2011, e' entrata in vigore la Legge sui Legati e sulle Fondazioni, la quale ha reso possibili investimenti nelle non profit organizzazioni, al fine di sviluppo dei settori culturali, educativi specifici e di promozione di tutti gli aspetti della vita.

Lo studio ha iniziato l'applicazione della nuova Legge e la costituzione delle fondazioni ai sensi della nuova regolativa. Con la nominata Legge sui legati e sulle fondazioni, e' stata regolata l'iscrizione dei legati e delle fondazioni, nonche' degli uffici rappresentanza dei legati e delle fondazioni stranieri, negli appositi Registri dell'Agenzia di Soggetti Commerciali. Per i legati, le fondazioni ed i fondi costituiti ed iscritti nei registri conforme alla Legge precedente, bisogna eseguire l'armonizzazione con la nuova Legge, attraverso le forme di legati e fondazioni e l'armonizzazione deve essere eseguita al massimo entro l'01.3.2012. In pratica, l'armonizzazione suppone l'armonizzazione dello statuto e di altri atti generali alle nuove soluzioni legali. Nel caso di mancata armonizzazione, cessa l'attivita' di essi.

La specificita' della nuova Legge riguarda i fondi, i quali dal giorno di iniziata applicazione di essa, continuano a lavorare, pero', come fondazioni e con la denominazione con la quale vengono iscritte nel registro.

Con l'iscrizione nell'apposito registro, i legati e le fondazioni acquisiscono la qualita' delle persone giuridiche e prima di quel momento non e' possibile nessuna loro attivita'.

E' la stessa cosa con gli uffici rappresentanza dei legati e delle fondazioni straniere. Dopo la registrazione, legati e fondazioni partecipano liberamente al traffico legale, stipulando contratti ed intraprendendo altri atti al nome e per conto proprio.

Per i doveri nel traffico legale sono responsabili con il proprio patrimonio, cioe' viene eslusa la responsabilita' di costitutori e di soci. I legati e le fondazioni godono le facilitazioni fiscali, nonche' la possibilita' di finanziamento da parte dei donatori.